Art. 1.
(Princìpi fondamentali e definizioni).

      1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, come definite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo sfruttamento dell'energia nucleare ad uso civile, in conformità ai seguenti princìpi fondamentali e criteri generali:

          a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

          b) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali;

          c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          d) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi.

      2. Ai fini della presente legge, si definisce «sicurezza nucleare» l'insieme delle disposizioni tecniche e delle misure di organizzazione relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti nucleari nonché al trasporto di sostanze radioattive.

 

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      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sovrintende al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai princìpi e criteri generali di cui al comma 1.